Legge 183/2011 art. 15 Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
AVVISO
Legge 183/2011 art. 15
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
A partire dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore dell’art. 15 L. 183/2011, che apporta modifiche al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di documentazione amministrativa), l’Istituto, fatte salve le ipotesi di esenzione appresso specificate, rilascia esclusivamente certificati in bollo validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati. Su di essi è riportata, pena la nullità dell’atto, la seguente dicitura prevista dalla legge: “ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Nei rapporti tra privati ed organi della pubblica amministrazione o tra privati e gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000 (autocertificazioni). Non è più consentito quindi di richiedere certificati ai cittadini, i quali avranno l’obbligo di esibire esclusivamente autocertificazioni. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce per il pubblico dipendente violazione dei doveri di ufficio.
Si ricorda, tuttavia, che continuano ad essere esenti dall’imposta di bollo gli atti e i documenti necessari per:
- l’ammissione, la frequenza e gli esami nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado
- le pagelle, gli attestati e i diplomi rilasciati dalle scuole medesime, le domande e i documenti per il conseguimento di borse di studio nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche (cfr D.P.R. 642/1972, TAB. B, art. 11 e L. 405/1990, art. 7, co. 5).
Restano, altresì, esenti dall’imposta di bollo, ai sensi della legge 29.12.1990, art. 7, co. 5,
- i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l’intestatario ne ha comunque perduto il possesso.
- L’esenzione dall’imposta di bollo rimane, inoltre, operante per i certificati, e le relative domande, rilasciati nell’interesse delle persone non abbienti nonché per i documenti relativi alle domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza (D.P.R 642/1972, TAB. B, art. 8).
L’autocertificazione può essere usata, per fatti e situazioni contenuti negli Atti della Pubblica Amministrazione (l´istituto ha predisposto il modello), come dichiarazione sostitutiva per i certificati che riguardano:
- data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita,
- nascita del figlio, decesso del coniuge, del figlio, del genitore;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta;
- situazione reddituale o economica;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato, di studente, di casalinga, di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- adempimento degli obblighi militari e assenza di condanne penali…