Comunicazione malattia
COMUNICAZIONE N.252
Ai Docenti
Al personale Ata
Al DSGA
Sito Web
Oggetto: Comunicazione malattia.
Alcuni importanti chiarimenti sulle assenze per malattia del personale della scuola.
Il dipendente ha l’obbligo di avvertire la scuola della sua assenza non oltre l’inizio dell’orario di lavoro. A tal proposito l’art 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull’argomento:
“L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.
Tale comma rimane confermato e quindi vi è ancora l’obbligo per tutto il personale della scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di comunicare “tempestivamente”, quindi per le vie brevi (tramite telefono o al massimo via fax o telegramma), e “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro” l’assenza per malattia.
È utile precisare che per “orario di lavoro ore 08:00” si intende l’orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale.
Es. Docente che il giorno in cui informa la scuola dell’assenza per malattia inizia la sua giornata lavorativa dalla “seconda ora” in poi: il docente ha comunque l’obbligo di comunicare l’assenza entro l’orario di apertura della scuola e in ogni caso prima che in quel giorno inizino le lezioni
Afragola, 12/01/2024 |
Il Dirigente Scolastico |