Estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell’art. 3-ter e dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.L. 172/2021
COMUNICAZIONE N 127
A tutto il personale
SEDE
Oggetto: Estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell’art. 3-ter e dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.L. 172/2021.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l’obbligo vaccinale come previsto dall’art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 1 del D.L. 172/2021. L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale scolastico. Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell’obbligo vaccinale verificandone immediatamente l’adempimento mediante l’acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico invita, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all’art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.
Afragola, 11/12/2021 |
Il Dirigente Scolastico |