Obbligo formativo e aggiornamento sicurezza Docenti e ATA
Comunicazione n.53
Ai Docenti
Al personale ATA
e p.c. DSGA
Albo Sito Web
Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento sicurezza Docenti e ATA.
Si ricorda al personale che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione al personale Docente e ATA ai sensi dell’art. 37 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
Per programmare la formazione dei lavoratori, si invita il personale, in particolare quello di nuova nomina e/o sede, in possesso di valido attestato di formazione o aggiornamento (data non anteriore al settembre 2014), a consegnarne copia all’U.R.P., entro il 26 ottobre p.v..
Il personale che completa l’orario presso altri istituti deve comunicare presso quale scuola intende adempiere l’obbligo di formazione.
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA:
- n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore);
- formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni;
I docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore.
I docenti e gli ATA che hanno svolto la formazione di 12 ore a partire dall’a.s. 2014-15 dovranno svolgere l’aggiornamento di 6 ore.
La scuola programmerà lo svolgimento dei corsi base (12 ore) e di aggiornamento (6 ore), con modalità in presenza e/o e-learning, secondo quanto previsto dall’ Accordo Stato Regioni del 07/07/2016.
Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare il Responsabile S.P.P. d’istituto prof. A. Cataldo.
Afragola, 16/10/2019 |
Il Dirigente Scolastico |